Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sempreche' sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 ed ai profughi di cui al n. 2 dello stesso articolo e che, dopo la entrata in vigore del presente decreto, rimpatrino in seguito all'esercizio del diritto di opzione previsto dal Trattato di pace e concesso, una volta tanto, un sussidio di L. 12.000, oltre a L. 1000, per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dall'art. 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art4 · fonte del testo
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