Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per il pagamento dei sussidi previsti dal presente decreti Ministeri interessati si serviranno dell'organizzazione degli Enti comunali di assistenza. I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture alle quali i Ministeri interessati periodicamente li accrediteranno. Le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, in deroga alle limitazioni sulle aperture di credito previste al penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita', generale dello Stato, sono prorogate per tutta la durata dell'assistenza di cui al presente decreto e con decorrenza dal 16 aprile 1947. Il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 509, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art17 · fonte del testo
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