Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli Uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi assistiti ai sensi del presente decreto, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa, esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro o, in difetto, previa determinazione, da parti degli stessi uffici, della qualifica professionale. La iscrizione presso gli Uffici provinciali del lavoro, nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della presidenza. Per i profughi che siano o siano stati ricoverati, la competenza, territoriale dell'ufficio e' pero' determinata, in relazione al luogo del ricovero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art12 · fonte del testo
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