Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei bilanci del Ministero dell'Africa italiana, per l'assistenza concessa ai profughi di cui ai n. 1 dell'art. 1 e del Ministero dell'interno per l'assistenza concessa alle altre categorie di profughi ivi indicate. Le pese saranno imputate al capitolo 41 della spesa del bilancio del Ministero dell'Africa italiana ed ai capitoli 132 e 133 del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1947-48, ed ai capitoli corrispondenti dei relativi bilanci degli esercizi successivi. Le spese del mantenimento dei Centri di raccolta di profughi assistiti dal Ministero dell'Africa italiana saranno rimborsate al Ministero dell'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art16 · fonte del testo
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