((Fine al 30 giugno 1952, per necessita' inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimita' dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S e' autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni)).

Testo vigente dal 24 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art56bis · fonte del testo