((Fine al 30 giugno 1952, per necessita' inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimita' dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S e' autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni)).
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
