Per coloro al quali in applicazione dell'articolo precedente sara' conferita la nomina nel grado iniziale dei vari ruoli, il servizio precedentemente prestato sara' computato per la meta' agli effetti del compimento dei periodi di anzianita' richiesti per le promozioni: ai gradi 10° e 8° per i ruoli di gruppo A; ai gradi 10° e 9° per i ruoli di gruppo B; ai gradi 11° e 10° per i ruoli dei disegnatori e degli assistenti ed ai gradi 12° e 11° per i ruoli del personale d'ordine. Per il quadriennio successivo ala data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A, al grado 9° dei ruoli di gruppo B, al grado 10° dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti e al grado 11° del ruolo del personale di ordine, sono ridotti di un anno e mezzo. ((Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali)).
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
