Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all'art. 4 del regio decreto 10 giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, rimane alla completa dipendenza della Azienda nazionale autonoma delle strade statali col trattamento giuridico ed economico stabilito dal predetto decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire delle disposizioni piu' favorevoli di cui al presente decreto. ((Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, gia' appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilita' statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilita' statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sara' classificato dalla predetta data del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e fruira', del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni)). Il servizio ininterrotto effettivamente reso dal personale di cui al precedente secondo comma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6 riconosciuto ai fini dall'applicazione delle disposizioni sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Testo vigente dal 24 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 24 febbraio 1952. 37 parole tolte, 91 parole aggiunte.

… disposizioni piu' favorevoli di cui al presente decreto. Il rimanente personale non di ruolo tolto: della cessata Azienda autonoma statale della strada e quello assunto dall'Azienda, nazionale autonoma delle strade statali anteriormente al 1 maggio 1947, e che alla data di aggiunto: comunque denominato, gia' appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilita' statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilita' statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore aggiunto: della legge di ratifica del presente decreto si trovi tolto: in servizio presso l'Azienda medesima sara' classificato, aggiunto: a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sara' classificato dalla predetta datatolto: , nelle categorie stabilite aggiunto: del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statalitolto: , dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. tolto: 100 aggiunto: 109, e fruira'aggiunto: , del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni. Il servizio ininterrotto effettivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art27 · fonte del testo