Le note di qualifica degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio all'Azienda sono compilate dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono assegnati e rivedute dagli ispettori generali, i quali compileranno quelle relative ai capi ufficio. Tali note saranno rivedute dal direttore generale. Copia delle note medesime sara' trasmessa all'Amministrazione di appartenenza. Per i giudizi disciplinari si applica l'ultimo comma dell'art. 26 del presente decreto.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art57 · fonte del testo