In via transitoria i posti dei gradi superiore al 9° nei ruoli del gruppo A, al 10° nei ruoli del personale amministrativo tecnico del gruppo B ed all'11° nei ruoli del gruppo C, restano coperti con il personale di ruolo della amministrazione centrale dei lavori pubblici del Capo del genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie comunque qualificato che trovasi in atto a prestare servizio all'A.N.A.S., nei limiti globali risultanti per clausole categoria dalla tabella C allegata al presente decreto. Il predetto personale intende comandato a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, presso l'Azienda. Limitatamente al personale amministrativo di gruppo A, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, potra' essere comandato altro personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Sino a quando sussistera' la situazione di cui ai pre cedenti commi, il direttore generale dell'A.N.A.S. partecipera' ai Consigli di amministrazione del personale, amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorche' alle deliberazioni dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali ha voto deliberativo. In caso di assenza o di impedimento sara' sostituito dal direttore del servizio amministrativo per il personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici o dal capo del servizio tecnico centrale per il personale del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie. Analogamente il direttore capo della divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda da partecipera' ai Consigli di amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavoli pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie finche' il personale subalterno appartenente i detti ruoli prestera' servizio presso l'Azienda. I posti coperti col personale di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, non potranno essere considerati disponibili agli effetti della determinazione del numero di posti da mettere a concorso in base al precedente art. 29. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto a favore del personale a contratto dell'Azienda che rassegni le dimissioni dall'impiego, saranno applicate le disposizioni degli articoli 9 e 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 febbraio 1961, n. 59

5

La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547."

Testo vigente dal 22 marzo 1961

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1961

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 22 marzo 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 febbraio 1961, n. 59

    La L. 7 febbraio 1961, n. 59 ha disposto (con l'art. 67, ultimo comma) che " Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art56 · fonte del testo