Il personale di ruolo del servizio di ragionera, e' comitato, nei limiti della annessa tabella C1, con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per i lavori pubblici. Gli stipendi e gli assegni spettanti al personale comandato sono a carico del bilancio dell'Azienda. Le norme di qualifica del personale medesimo sono compilate per gli impiegati dipendenti dal funzionario preposto al servizio di ragioneria dell'Azienda e per quant'ultimo dal ragioniere generale dello Stato. I giudizi disciplinari a carico degli impiegati comandati hanno luogo presso la propria Amministrazione in conformita' delle norme presso la stessa vigenti in materia e sono promossi dal Ministro presidente della Azienda, su proposta del direttore generale della medesima.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art26 · fonte del testo