Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale assunto ed inquadrato, da data anteriore al 10 giugno 1940 e tuttora in servizio prefisso dall'A.N.A.S., nello, tabella C annessi, al decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, in base all'art. 4 del regio decreto 1 giugno 1928, n. 1139, ed alla graduatoria di cui all'art. 5 del citato decreto-legge 16 giugno 1935, n. 1302, e' inquadrato nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A, B, C, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, previo apposito concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito formata da apposite concessioni nominate dal Ministro, composte come segue:
- a)per il conferimento dei posti del ruolo amministrativo: da un consigliere di Stato, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari amministrativi di ruolo, di grado non inferiore al 6°, membri;
- b)per il conferimento dei posti di gruppo A e B di ruolo tecnico: da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo e da due funzionari tecnici di ruolo di grado non interiore al 6°, membri;
- c)per il conferimento dei posti del ruolo contabile: da un consigliere della Corte dei conti, presidente; dal direttore generale, dal direttore del servizio amministrativo dal direttore del servizio di ragioneria dell'Azienda e da un funzionario del ruolo di ragioneria di grado non inferiore al 7° membri;
- d)per il conferimento dei posti di gruppo C dei ruoli tecnici e d'ordine: dal direttore generale dell'A.N.A.S., presidente; dal direttore del servizio amministrativo, dal capo del servizio tecnico centrale e da due funzionari di ruolo, uno amministrativo ed uno tecnico, di grado non inferiori al 7°, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da funzionari (i grado non inferiore al 9°. Il personale inquadrato come nei precedenti commi conserva, a titolo di assegno ad persona, assorbibile con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra la retribuzione goduta anteriormente all'inquadramento e lo stipendio ad esso spettante in base all'inquadramento stesso.
Testo vigente dal 29 maggio 1948
