Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi gia' assegnati alla cessata Azienda autonoma statali della, strada, in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 172.3, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato. E' trasferita altresi' la somma che alla data di inizi di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire sette miliardi e cento milioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 2, lettera a) del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.
Testo vigente dal 29 maggio 1948
