Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all'art. 21 del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi adottate e di proporre al direttore generale, dell'Azienda quei provvedimenti che ritenessero opportuni per il buon andamento del servizio.
Testo vigente dal 29 maggio 1948
