Gli ispettori generali tecnici hanno, oltre i compiti fissati in base all'art. 21 del presente decreto, quello di invigilare sul funzionamento dei servizi periferici e sul rendimento del personale tecnico ad essi adottate e di proporre al direttore generale, dell'Azienda quei provvedimenti che ritenessero opportuni per il buon andamento del servizio.

Testo vigente dal 29 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art22 · fonte del testo