Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.))

Testo vigente dal 24 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 24 febbraio 1952. 29 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il parere del Consiglio di Stato deve essere tolto: richieste aggiunto: richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai tolto: trenta aggiunto: cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzionetolto: , per asta pubblica, licitazione tolto: privati aggiunto: privata o appalto-concorso, ed ai tolto: venti milioni quando sui tenda aggiunto: cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia tolto: in ogni altro caso il parere degli organi cosultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547~art23 · fonte del testo