Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.))
Testo vigente dal 24 febbraio 1952
