Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 27 settembre 2007. 293 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorita' competente del luogo in cui si e' accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati. Tali misure possono prevedere:
tolto: a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso piu' diretto, purche' tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
tolto: b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
tolto: c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorita' competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato. Le decisioni adottate dalle competenti autorita' devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonche', mediante il sistema ANIMO, e secondo modalita', incluse quelle finanziarie, da deteminarsi in sede comunitaria. alla competente autorita' dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonche' della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunita' che sara' stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell'esperto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 2007, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;532~art9 · fonte del testo
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