Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1993 al 27 settembre 2007. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le autorita' di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinche' durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonche' accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorita' competente di controllare:
tolto: 1) l'origine ed il proprietario degli animali;
tolto: 2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
tolto: 3) la data e l'ora di partenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 2007, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;532~art4 · fonte del testo
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