Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 27 settembre 2007. 249 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
tolto: a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
tolto: b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
tolto: c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonche' nei punti di sosta e di trasferimento;
tolto: d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento. 2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi. 3. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati. 4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorita' di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 2007, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;532~art8 · fonte del testo
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