Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151.
Abrogato dal 27 settembre 2007
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 27 settembre 2007. 386 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE. Si intende inoltre per:
tolto: a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonche' i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
tolto: b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
tolto: c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio e' interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
tolto: d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto e' interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
tolto: e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattro ore, abbeverati, nutriti, nonche', se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati: quando il primo luogo di carico degli animali e' distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le proce- dure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
tolto: f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
tolto: g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
tolto: h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
tolto: i) "trasportatore": qualsisasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonche' chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 2007, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;532~art2 · fonte del testo
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