((Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))
- Art. 1 — Campo di applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
- Art. 3-bis — Requisiti essenziali
- Art. 3-ter — Obblighi dei fabbricanti
- Art. 3-quater — Rappresentanti autorizzati
- Art. 3-quinquies — Obblighi degli importatori
- Art. 3-sexies — Obblighi dei distributori
- Art. 3-septies — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 3-octies — Identificazione degli operatori economici
- Art. 4 — Presunzione di conformità degli strumenti
- Art. 5 — Procedure di valutazione della conformità
- Art. 6 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 6-bis — Marcatura di conformità
- Art. 6-ter — Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare
- Art. 6-quater — Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature
- Art. 7 — Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione
- Art. 7-bis — Procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi
- Art. 7-ter — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 7-quater — Strumenti conformi che presentano rischi
- Art. 7-quinquies — Non conformità formale
- Art. 8 — Simbolo restrittivo d'uso
- Art. 9 — Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica
- Art. 9-bis — Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità
- Art. 9-ter — Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Art. 9-quater — Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche
- Art. 9-quinquies — Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni
- Art. 9-sexies — Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Art. 10 — Controlli successivi
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13 — Sanzioni
- Art. 14 — Avvalimento per le attività di vigilanza
- Art. 15 — Disposizioni finali e transitorie