((Ministro dello sviluppo economico)) stabilisce con propri decreti:
- a)gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalita', delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verificazione periodica degli strumenti;
- b)i criteri e le modalita' da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni ((di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f)));
- c)le modalita' della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;
- d)l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di quelle contenute negli allegati al presente decreto in relazione a nuove direttive europee in materia;
- e)ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
