((Ministro dello sviluppo economico)) stabilisce con propri decreti:

  • a)gli adeguamenti a nuove tecnologie del settore delle modalita', delle apparecchiature di prova da utilizzare e dei criteri da seguire nella verificazione periodica degli strumenti;
  • b)i criteri e le modalita' da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni ((di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f)));
  • c)le modalita' della sorveglianza per il controllo del corretto impiego degli strumenti nei luoghi di loro utilizzazione e del mantenimento delle loro caratteristiche regolamentari;
  • d)l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di quelle contenute negli allegati al presente decreto in relazione a nuove direttive europee in materia;
  • e)ogni altra norma per l'esecuzione del presente decreto. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico si estende la disciplina, in quanto applicabile, sugli strumenti metrici di cui al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1992 al 26 maggio 2016. 28 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: IlMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoaggiunto: Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti:

b) i criteri e le modalita' da osservare per la formazione dei registri degli utenti metrici che impiegano strumenti nelle applicazioni di cui tolto: all'art. 2, comma 2, lettera a) aggiunto: all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f);

d) tolto: gli eventuali adeguamenti delle disposizioni del presente decreto a direttive comunitarie in materia di strumenti aggiunto: l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni tecniche e di quelle contenute negli allegati al presente decreto in relazione a nuove direttive europee in materia;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517~art12 · fonte del testo