[1]Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a)

[2]ad f), gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:

  • a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento;
  • b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517~art3octies · fonte del testo