Art. 3-octies — Identificazione degli operatori economici
[1]Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all'articolo 1, comma 2, lettere da a)
[2]ad f), gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro uno strumento;
- b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito uno strumento. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
