Il presente decreto si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

  • a)la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
  • b)la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo;
  • c)la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
  • d)la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
  • e)la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
  • f)la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;
  • g)tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1992 al 26 maggio 2016. 63 parole tolte, 164 parole aggiunte in 8 capoversi.

Il presente decreto si applica aglitolto: - strumenti per pesare a funzionamento non automaticotolto: , di seguito denominati " strumenti". AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza ai omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217aggiunto: . Ai fini del presente decreto si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:

aggiunto: a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali;

aggiunto: b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo;

aggiunto: c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;

aggiunto: d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;

aggiunto: e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

aggiunto: f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi;

aggiunto: g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517~art1 · fonte del testo