Gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta:

  • a)qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio;
  • b)qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.

Testo vigente dal 14 luglio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128~art15 · fonte del testo