(( 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di misura;
  • b)qualsiasi operatore economico cui hanno fornito strumenti di misura. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti di misura)).

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art4septies · fonte del testo