La Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per i danni di guerra o da un suo delegato, e' composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, di tre funzionari, anche a riposo, di grado non inferiore al sesto, e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da nominarsi, quali rappresentanti dei danneggiati, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 26 aprile 1948
