La Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per i danni di guerra o da un suo delegato, e' composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, di tre funzionari, anche a riposo, di grado non inferiore al sesto, e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da nominarsi, quali rappresentanti dei danneggiati, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 26 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329~art2 · fonte del testo