Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' apportare eventuali modifiche e variazioni. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.

Testo vigente dal 26 novembre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19610/2026

    13 giugno 2026

    In tema di presupposti medico-legali per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, è vincolante nella quantificazione complessiva dell'invalidità, in quanto integrativa della norma primaria di legge, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, in particolare nel caso di sentenza fondata su una consulenza tecnica che ometta di indicare per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, la data di insorgenza, il codice ad essa attribuito dalle tabelle, i criteri per giungere alla valutazione finale nel caso di infermità plurime, e ometta, altresì, di applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula prevista dalla medesima tabella, espressa in decimali.

    Art. 2 · Art. 38 cost. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 200

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509~art2 · fonte del testo