Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche', per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacita' lavorativa;
  • b)una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie;
  • c)una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge. Il Ministro della sanita', entro due mesi dell'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate.

Testo vigente dal 27 luglio 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-26;291~art2 · fonte del testo