A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 209,(in G.U. 1a s.s. 07/06/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data."

Testo vigente dal 8 giugno 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 209/1995

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1995

    In seguito alla più elevata misura (74%) della riduzione di capacità lavorativa stabilita, agli effetti dell'assegno di invalidità, dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992), i limiti posti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, nel far "salvi i diritti acquisiti dai cittadini", alla possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'assegno in base alla percentuale (2/3) di riduzione di capacità lavorativa già prevista dalla precedente normativa (art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971) - possibilità ammessa solo per coloro che alla suddetta data del 12 marzo 1992 avessero già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - risultano in contrasto con l'art. 3 Cost.. La disparità di trattamento tra assicurati, a cui tale restrizione da' luogo, in funzione dell'anteriorità o posteriorità dell'accertamento medico alla data suddetta, è infatti irrazionale perché implica, limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di accertamento di una rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13 della citata legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda - l'accertamento è meramente dichiarativo della fattispecie del diritto. Cosicché, se la domanda di assegno è stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale, la 'ratiò sistematica vuole che sia applicata la regola (più favorevole) dell'art. 13 della legge del 1971, mentre è irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale data. Pertanto l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data del 12 marzo 1992, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, dopo tale data. - Per un caso sotto certi aspetti analogo, cfr. S. n. 270/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 9 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 36/1996

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 209/1995. red.: G. Leo

    Art. 9 Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1988 al 8 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 209,(in G.U. 1a s.s. 07/06/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509~art9 · fonte del testo