Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di cui all'art. 17, comma 1, non presenta la domanda nel termine e nei modi prescritti dai (( commi 1 e 3 dell'articolo 17)), ovvero non osserva le ulteriori condizioni fissate nel comma 3 del medesimo articolo, ovvero non realizza il progetto di adeguamento nel termine fissato dall' art. 17, comma 2, ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento e' punito con l' arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi, esercitando alla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' previste dall'art. 17, commi 4 e 5, non osserva le prescrizioni ivi stabilite ovvero continua l'attivita' dopo il rifiuto, la revoca o la sospensione del riconoscimento, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. Alle attivita' previste dal presente articolo restano applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18.
Testo vigente dal 9 ottobre 1993
