Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorita' competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.4 Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 e' punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.2 Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 e' punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.7810

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-22 aprile 1992, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 29/04/1992 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, sesto comma, "nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziche' alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15"".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno - 15 luglio 1997, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997 n. 30) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

7

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155

8

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che e' abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

10

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 234/1997

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1997

    In applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 16, lett. c), l. n. 183 del 1987, l'art. 25, comma 5, d.P.R. n. 203 del 1988, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni". - Cfr. Massima "A". red.: S. Di Palma

    Art. 24 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 · Art. 15 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 25 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 185/1992

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 1992

    L'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nel sanzionare penalmente la modifica od il trasferimento di impianti producenti emissioni nell'aria senza la prescritta autorizzazione, fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 13 stesso decreto, che è relativa, invece, alla continuazione nello stesso luogo dell'attività produttiva in impianto preesistente; tale riferimento risulta perciò essere il frutto di un errore materiale nella redazione del testo legislativo (l'autorizzazione prescritta per il trasferimento dell'impianto è infatti quella di cui all'art. 15) che impedisce la esatta comprensione del precetto penale ed introduce un elemento, pur se involontario, di irrazionalità e di contraddittorietà rispetto al contesto normativo in cui la disposizione è inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza della norma che è espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziché alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".

    Art. 25 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2010 al 19 dicembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;203~art25 · fonte del testo