La retribuzione dei fattorini telegrafici di cui all'art. 4 lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, e' aumentata a L. 7,20 per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese e a L. 3,60 per ciascuno dei successivi. In corrispondenza a tale aumento l'indennita' di carovita di cui alla lettera e) del citato art. 4 resta ridotta dell'importo e con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni. La retribuzione suppletiva di L. 4 e di L. 7 stabilita alla lettera c) del citato art. 4 e' aumentata del 30 per cento fermo rimanendo il limite massimo dell'ammontare complessivo per ogni turno di orario.

Testo vigente dal 24 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art8 · fonte del testo