L'assegno temporaneo di carovita al ricevitori in quiescenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' aumentato di L. 3000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo. In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, tutti i ricevitori postali e telegrafici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un contributo temporaneo nella misura di L. 170, L. 135 e L. 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di 1ª, 2ª e 3ª classe. Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni e' aumentato di L. 36.750.000. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto dal 1 gennaio 1948. Il direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni e' di diritto vice presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e dell'Istituto assistenza, e previdenza, del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, di cui alle leggi 18 ottobre 1942, n. 1407 e n. 1408. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 24 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art10 · fonte del testo