I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali telegrafiche o telegrafiche, hanno diritto al rimborso dei seguenti contributi, da essi corrisposti per i propri supplenti:

  • a)contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, e contributi al Fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso e' dovuto a decorrere dalla data di istituzione dei detti contributi;
  • b)contributi per indennita' di licenziamento di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, limitatamente alle maggiorazioni di retribuzione (esclusa l'indennita' di carovita ed eventuali indennita' di carattere accessorio), l'importo delle quali per effetto del presente decreto e dei decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357 e 19 aprile 1947, n. 466, e' rimborsata ai ricevitori e gerenti dall'Amministrazione postale telegrafica. Il rimborso avra' la stessa decorrenza delle maggiorazioni predette. L'indennita' di licenziamento spettante ai supplenti delle ricevitorie anzidette ai sensi del regio decreto - legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e dell'art. 25 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e' ragguagliata alla retribuzione complessivamente attribuita ai supplenti medesimi, esclusa l'indennita' di carovita ed ogni altra indennita' di carattere accessorio.

Testo vigente dal 24 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art6 · fonte del testo