L'importanza delle ricevitorle da assegnare per effetto del precedente articolo sara' determinata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al sensi dell'art. 28 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161; in ogni caso la ricevitoria assegnata non potra' eccedere la retribuzione di L. 15.000 annue, calcolata, in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553.
Testo vigente dal 3 giugno 1948
