Per i cali naturali di giacenza accertati cogli inventari del benzolo depositato nei magazzini di fabbrica o in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata, e' accordato l'abbuono dell'imposta. Detto abbuono e' limitato fino ad un calo annuo del 4%, del benzolo contenuto in serbatoi o cisternoni e ad un calo annuo del 2% se il prodotto e' contenuto in altri recipienti. Per i cali eccedenti dette percentuali e' dovuta l'imposta e, quando essi superino rispettivamente il 6% ed il 4% annuo, per l'ammanco che eccede, secondo i casi, queste ultime percentuali, e' applicabile la sanzione dell'ammenda a norma del combinato disposto dell'art. 10 del presente decreto e della lettera b) dell'art. 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art7 · fonte del testo