I fabbricanti e rettificatori di benzolo, nel termine ad essi prefisso dall'Amministrazione, devono prestare una cauzione pari al 5% della imposta corrispondente alla quantita' massima di benzolo che in qualsiasi momento possa trovarsi nello stabilimento produttore. Per il trasporto o il deposito di benzolo gravato da imposta di fabbricazione in magazzini assimilati ai doganali di proprieta' privata esistenti fuori delle fabbriche, la cauzione e' stabilita nella misura del 10% dell'imposta gravante sulla massima quantita' di benzolo che s'intende mettere in deposito o sulla quantita' di prodotto effettivamente trasportato. Le cauzioni di cui sopra debbono essere prestate mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa. Fino al 31 dicembre 1949 possono essere anche prestate mediante fideiussione, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilita', dall'intendente di finanza competente per territorio.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art5 · fonte del testo