Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334. In particolare per la fabbricazione clandestina del benzolo o la sottrazione di esso, con qualsiasi mezzo, all'accertamento e al pagamento dell'imposta, nonche' per ogni altra violazione contemplata dal titolo VIII del sopraindicato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, si applicano le sanzioni stabilite in detto titolo. Le pene surrichiamate si applicano senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale per i casi di manomissioni o alterazioni di congegni, bolli e sigilli apposti dall'Amministrazione.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art10 · fonte del testo