Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici e raffinatrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano gia' in attivita', debbono, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, denunziare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, le quantita' di benzolo esistenti in fabbrica o comunque in loro possesso, anche se viaggianti, e corrispondere, per il prodotto esistente fuori delle fabbriche, l'imposta entro quindici giorni dalla notifica della relativa liquidazione, salvo che il prodotto stesso venga custodito in magazzini assimilati ai doganali di proprieta' privata, nel quale caso l'imposta e' pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art11 · fonte del testo