Chiunque ometta di presentare le denunzie di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto o presenti denunzia inesatta o in ritardo, e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1920, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art8 · fonte del testo