Sotto l'osservanza, delle modalita' e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze e' accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
