Sotto l'osservanza, delle modalita' e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze e' accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;464~art2 · fonte del testo