Art. 1 — Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attivita' di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Testo vigente dal 3 gennaio 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art1 · fonte del testo