Art. 4
Al funzionamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro si provvede con il personale di cui ai ruoli stabiliti dalle ammesse tabelle A e B, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro. I ruoli di cui alla tabella 13 sono comprensivi dei posti da attribuire, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, al Ministero dell'industria e del commercio, in relazione alle funzioni rimaste assegnate al Ministero medesimo in base al predetto art. 6. Alle esigenze funzionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonche' delle relative Sezioni staccate e dei Centri di emigrazione, si provvede con il personale di cui alla annessa tabella C, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
