Art. 3
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni
- a)sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
- b)provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;
- c)provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;
- d)svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
- e)adempiono alle funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;
- f)svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari. Gli Uffici di lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad istituite Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. E' altresi' autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
