Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni

  • a)sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
  • b)provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;
  • c)provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;
  • d)svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
  • e)adempiono alle funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;
  • f)svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari. Gli Uffici di lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad istituite Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. E' altresi' autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381~art3 · fonte del testo