Art. 11
Il Consiglio di amministrazione dell'ispettorato del lavoro e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto:
- a)del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b)di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
