Art. 5
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle localita' che non siano sedi di Uffici o di Sezioni staccate, puo' avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali e' corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire duemila mensili. Nelle localita' dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila. Ai corrispondenti ed agli incaricati di cui ai comma precedenti, non compete alcuna indennita' all'atto della cessazione dell'incarico, che puo' essere disposta senza preavviso. Il contingente numerico massimo dei predetti corrispondenti ed incaricati sara' stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
