Art. 32
I ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1 settembre 1940, n. 1337, sono soppressi. Peraltro, resta in vigore il ruolo degli Ispettori del collocamento, di cui alle tabelle 1ª e 2 annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842. Nulla e' innovato per quanto riguarda la posizione degli ex dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato del lavoro con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
