Art. 19
Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e' stabilito rispettivamente in cinque e cinque; dei quali non piu' di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
