Art. 17
Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta.
- a)dal direttore generale degli Affari generali e del personale;
- b)di tre funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6°;
- c)di due impiegati degli Uffici del lavoro e della massima, occupazione appartenenti alla categoria di concetto ed aventi qualifiche non inferiore a quella di direttore di 2ª classe. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non superiore all'8°. Alla presidenza della predetta Commissione puo' essere delegato il direttore generale degli Affari generali e del personale. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
