Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli fissati per i gradi gerarchici indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche stabilite nell'annessa tabella C. Con separato provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto di impiego.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381~art16 · fonte del testo