Art. 16
Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli fissati per i gradi gerarchici indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche stabilite nell'annessa tabella C. Con separato provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto di impiego.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
