Art. 14
Le qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle categorie previste dall'annessa tabella C, nel limite dei rispettivi posti disponibili, sono conferite, a scelta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo art. 17, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore della medesima categoria, almeno quattro anni di lodevole servizio. Per il conferimento delle qualifiche di direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe, costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
